Firmatario autorizzato o membro del consiglio di amministrazione: comprendere le distinzioni nel diritto societario svizzero
2025-06-04 20:08
Firmatario autorizzato o membro del consiglio di amministrazione: comprendere le distinzioni nel diritto societario svizzero
Nel contesto della governance aziendale svizzera, è fondamentale distinguere tra un firmatario autorizzato e un membro del consiglio di amministrazione. Sebbene entrambi i ruoli implichino la rappresentanza dell'azienda, le loro responsabilità, livelli di autorità e implicazioni legali differiscono significativamente.
Differenze chiave tra firmatari autorizzati e membri del consiglio di amministrazione
Firmatario autorizzato:
●Definizione: Individuo a cui è conferita l'autorità di vincolare legalmente l'azienda in transazioni specifiche.
●Nomina: Designato dal consiglio di amministrazione e registrato nel Registro di commercio svizzero.
●Responsabilità: Limitate all'ambito definito dall'azienda; non partecipa alle decisioni strategiche.
●Responsabilità legale: Generalmente limitata alle azioni entro il proprio ambito autorizzato
Membro del consiglio di amministrazione:
●Definizione: Individuo eletto nel consiglio di amministrazione, responsabile della direzione strategica dell'azienda.
●Nomina: Eletto dagli azionisti durante l'assemblea generale.
●Responsabilità: Include la definizione delle politiche aziendali, la supervisione della gestione e l'assicurazione della conformità legale, come indicato nell'articolo 716a del Codice delle obbligazioni svizzero.
La legge svizzera richiede che almeno una persona con potere di firma risieda in Svizzera. Questo requisito garantisce una comunicazione efficace con le autorità svizzere e la conformità alle normative locali, come previsto dall'articolo 718 del Codice delle obbligazioni svizzero.